Il nuovo regime forfettario dal 2019 per fatturati fino a 65000 euro

Il nuovo regime forfettario dal 2019 per fatturati fino a 65000 euro

Imposta del 15% senza più i limiti del costo del personale e dei beni strumentali

Soglia unica di ricavi/compensi di 65mila euro per l’accesso, eliminazione degli altri requisiti e modifica delle cause ostative. Queste le principali novità che la legge di Bilancio ha introdotto al regime forfettario a partire dal 2019. Il comma 9, lettera a) della legge 145/2018 sostituisce alcuni commi della legge 190/2014 che aveva istituito per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni un regime forfettario di determinazione del reddito con applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 15% ridotta, in alcuni casi, al 5%.

I requisiti per accedere

La legge di Bilancio per il 2019 prevede anzitutto la modifica al comma 54 stabilendo l’innalzamento, a 65mila euro, del limite dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario. Tale limite si applica ora indipendentemente dall’attività svolta; di conseguenza, sono abolite le precedenti soglie indicate dal legislatore nell’allegato 4 della legge 190/2014 e differenziate per tipo di attività. Ad esempio, per le attività professionali era prevista una soglia di compensi pari a 30mila euro; per le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, una soglia di ricavi di 50mila e così via.

Sono poi eliminati gli ulteriori requisiti di accesso; in particolare, il comma 54, prima di essere sostituito, prevedeva una soglia di spesa per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 5mila euro lordi e un costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell’esercizio, a 20mila euro. Ora, dunque, l’unico requisito da rispettare è il non aver conseguito ricavi/compensi in misura superiore a 65mila euro.

Le cause ostative

Oltre alla verifica dei requisiti di accesso, ai fini dell’applicazione del regime, è necessario non avere nessuna delle cause ostative, puntualmente indicate dal legislatore nel comma 57 che, se verificate, precludono l’accesso al regime in ogni caso.

Circa le cause ostative ci sono due novità.

La prima riguarda la preclusione dell’accesso al regime forfettario a coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività forfettaria, partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Rispetto alla previgente versione della norma, viene precisato che anche la partecipazione all’impresa familiare è di ostacolo al regime forfettario.

Inoltre, viene previsto che la partecipazione in Srl impedisce l’accesso al regime se sono verificate due condizioni: ovvero se la partecipazione è di controllo e se la società esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfettario. In passato, la partecipazione in Srl ostacolava il regime forfettario solo in caso di opzione per la trasparenza.

Inoltre, ai sensi della nuova lettera d-bis) del citato comma 57 non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro. In sostanza, il soggetto forfettario deve effettuare operazioni prevalentemente a committenti diversi dal proprio datore di lavoro. La norma, dunque, ha lo scopo di evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono godere di questo regime agevolato.

A fronte dell’introduzione di questo requisito, viene eliminato il tetto dei 30mila euro percepiti a titolo di reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale operava l’esclusione dal regime forfettario. Restano poi invariate le altre cause ostative, dunque non possono avvalersi del regime forfettario coloro che svolgono una attività soggetta a un regime speciale di determinazione del reddito (ad esempio, reddito agrario), i non residenti (salvo alcune eccezioni), contribuenti che esercitano prevalentemente attività esenti di cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi.

Le «nuove» attività

Per le “nuove” attività il legislatore ha confermato l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% per i primi 5 anni di attività.

Si definiscono «nuove» le attività che rispettano tre requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

- l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

- nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limite di 65mila euro.

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