Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenze e modalità di versamento

Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenze e modalità di versamento

Il MEF, con il DM 4 dicembre 2020 pubblicato sulla GU n. 314 del 19.12.2020, ha rimodulato le scadenze del versamento dell’imposta per le fatture elettroniche inviate tramite SdI a partire dal 1° gennaio 2021.

Ricordiamo che è soggetta all’imposta di bollo, pari a due euro, qualsiasi fattura che presenta somme di importo superiore ad 77,47 euro relative ad operazioni per le quali non è addebitata l’IVA in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo.

In via generale, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per

  • fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati anche tramite terzi;
  • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria;

 

relative alle seguenti tipologie di operazioni:

  • fuori campo IVA ex articoli 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72 - mancanza del requisito soggettivo o oggettivo ed ex articoli da 7-bis a 7-septies DPR n. 633/72 - mancanza del requisito territoriale;
  • non imponibili ex art. 8-bis DPR n. 633/72, assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi); ex 8 comma 1 lettera c) DPR n. 633/72, cessioni ad esportatori abituali (dichiarazione di intento); ex articolo 9 DPR n. 633/72, non imponibili relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
  • escluse ex articolo 15 DPR 633/72 - anticipazioni in nome e per conto;
  • esenti ex articolo 10 DPR 633/72;
  • effettuate da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime

 

Il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Trimestre di riferimento


Imposta dovuta


Termine di versamento


 I° (gennaio-marzo)


Se > 250 euro  31 maggio
Se ≤ 250 euro


30 settembre


II°(aprile-giugno)


 Se > 250 euro 


30 settembre


I °+ II°


Se ≤ 250 euro


30 novembre


III°(luglio-settembre)


 


30 novembre


IV° (ottobre- dicembre)


 


28 febbraio


 

Fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in alternativa, è consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), attraverso i seguenti codici tributo:

Codice tributo


Denominazione


2521 I° trimestre
2522 II° trimestre
2523 III° trimestre
2524 IV° trimestre
2525 sanzioni
2526 interessi

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il Commercialista Online
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