Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014

Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo.

Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

SOGGETTI
VERSAMENTO CON F24
MODELLO
CARTACEO
HOME
BANKING
O
REMOTE
BANKING
SERVIZI
TELEMATICI
AGENZIA ENTRATE
TITOLARI
DI
PARTITA
IVA
• versamento imposte
dirette
• addizionali
• ritenute alla fonte
• imposte sostitutive
• Irap
• IVA fino a 5.000 euro
NO
SI
SI
Versamento con
compensazione orizzontale
di credito IVA annuale per
importi > 5.000 euro
NO
NO
SI
NON
TITOLARI
DI
PARTITA
IVA
(privati)
Versamento di
importi pari o < 1.000 euro
senza compensazioni
SI
SI
SI
Versamento di
importi > 1.000 euro
senza compensazioni
NO
SI
SI
Versamento di
importi a debito
con compensazione
(saldo finale a debito)
NO
SI
SI
Compensazioni di importi
a credito con importi a debito
e saldo finale =0
(delega a zero)
NO
NO
SI

Il modello cartaceo potrà essere dunque presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia solo se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione e solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

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