Lo svolgimento dell’attività di estetista, come aprire un attività di estetista o centro estetico
L’attività di estetista comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni e migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Rientrano nell’attività di estetista anche: la gestione di un centro abbronzante (solarium), la gestione di saune, la manicure e pedicure, il massaggio estetico, la ginnastica estetica, l’onicotecnica.
Sono escluse le prestazioni di carattere terapeutico.
Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale di estetista e dell’autorizzazione comunale.
Per acquisire la qualifica di estetista, con il decreto legislativo 147/2012 che ha abrogato l’art. 2 della L. 161/63 e in base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare esplicativa n. 3656 del 12 settembre 2012, sono i Comuni, che in sede di avvio dell’attività, effettuano i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’estetista.
Per denunciare l’inizio dell’attività, occorre inviare apposita pratica telematica, contestualmente o successivamente alla presentazione della SCIA al Comune. In quest’ultimo caso, è opportuno inserire la SCIA e la ricevuta di presentazione, tra gli allegati della pratica.
Occorre, inoltre, allegare alla pratica di iscrizione in camera di commercio:
– attestato di qualificazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione;
– attestato di specializzazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione
– C2 storico rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro nel caso di sia svolta l’esperienza lavorativa;
– attestato rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione al termine del percorso lavorativo.
I requisiti necessari per svolgere l’attività di estetista sono quindi:
- corso biennale con ottenimento della qualifica professionale o corso di specializzazione di un anno per ottenere l’abilitazione;
- corso biennale al fine di ottenere la qualifica professionale, lavoro dipendente a tempo pieno, corso di 300 ore;
- apprendistato, un anno di lavoro dipendente, corso di 300 ore;
- lavoro dipendente di 3 anni corso di 300 ore.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap del Comune competente.
Per quanto concerne le imprese svolgenti l’attività di tatuaggi e piercing, sono previsti specifici requisiti.
Per ogni sede operativa l'impresa deve designare un responsabile tecnico nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
Nel caso in cui l'attività imprenditoriale sia svolta come impresa artigiana, il responsabile tecnico deve essere il titolare o se società un socio lavorante.
REGIME FORFETTARIO PER ESTETISTA
Per la scelta del regime fiscale e delle tasse che è tenuta a pagare l’estetista, esiste il regime forfettario, un regime agevolato che consente di risparmiare sulle tasse e offre una serie di vantaggi soprattutto se si inizia adesso l’attività.
Se il volume d’affari previsto non supera la soglia limite di 65.000 € all’anno, è possibile aderire al regime agevolato.
In sintesi, per l’attività di estetista, sono previsti i seguenti parametri:
- limite dei ricavi pari a 65.000 €;
- coefficiente di redditività pari al 67%.
La caratteristica più importante del regime forfettario è che la base imponibile viene determinata a forfait ossia senza computare analiticamente le spese effettive dell’attività. Ciò si traduce nella impossibilità di dedurre i costi.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 5% per i primi 5 anni se si soddisfano determinati requisiti o del 15% negli altri casi.
Per maggiori informazioni sul regime forfettario, CLICCA QUI.
I codici attività suggeriti sono:
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure.
CONTRIBUTI INPS PER ESTETISTA
Accanto al discorso tasse occorre poi considerare i contributi previdenziali obbligatori per legge. Dal punto di vista previdenziale svolgere la professione di estetista comporta l’iscrizione alla Gestione Artigiani INPS e la relativa INAIL.
Le spese da corrispondere all’INPS sono dovute ad una soglia minima su cui pagare i contributi che determina una quota trimestrale fissa di circa 920 €. Quindi ogni trimestre si versa con modello F24 la parte contributiva fissa.
Al superamento poi di circa sedicimila euro di imponibile, in sede di dichiarazione, saranno dovuti i contributi integrativi pari al 23,55% del reddito eccedente i sedicimila.
Esistono però delle agevolazioni riguardanti tre categorie di artigiani che abbiano:
- più di 65 anni già pensionati godono di una riduzione del 50%;
- meno di 21 anni godono di una aliquota agevolata al 20,55%;
- adottano il regime forfettario godono di una riduzione del 35%.
Nel regime forfettario quindi la quota fissa trimestrale grazie alla riduzione del 35% scende da 920 euro a circa 640 euro.
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