Le vendite sottocosto per i dettaglianti

Le vendite sottocosto per i dettaglianti

La vendita sottocosto è disciplinata dal D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 che la definisce come vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un’altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente nel caso di utilizzo delle modalità di vendita sottocosto nella effettuazione di vendite promozionali e quindi non si applicano nel caso di liquidazione o di vendite di fine stagione di cui all’art. 15 del Decreto n. 114.

E' in ogni caso consentito effettuare la vendita sottocosto di alcune tipologie di prodotti quali: alimentari freschi e deperibili, alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, prodotti tipici delle festività tradizionali trascorsa la ricorrenza, prodotti il cui valore sia diminuito a causa di innovazioni tecnologiche o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione, prodotti non alimentari difettati o usati per dimostrazioni fiere o prove;

E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto nel caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio o della partecipazione al gruppo di cui l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale, di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali, di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa;

Le vendite sottocosto non vietate sono effettuate nel rispetto di alcuni obblighi di informazione del consumatore quali la specifica comunicazione recante l’indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, le relative circostanze nel caso di vendita sottocosto di prodotti obsoleti o difettati nonché l’inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale;

Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98, le violazioni delle disposizioni del regolamento sono punite dal sindaco con la sanzione amministrativa pecuniaria da £.1.000.000 a £. 6.000.000; in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in forma ridotta.

La circolare ministeriale n. 3528/C del 24 ottobre 2001 precisa che la disciplina sulla vendita sottocosto si applica alla tipologia dell’attività al dettaglio quale definita all’art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto n. 114, ossia “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Di conseguenza, come anche evidenziato al punto 1.2 della sopra citata circolare, la disciplina delle vendite sottocosto del Decreto n. 218 non si applica agli esercenti il commercio all’ingrosso.

Inoltre, come chiarito al punto 1.4 della circolare, la disciplina sulla vendita sottocosto non si applica alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 17,18 e 19 del Decreto n. 114, così come modificati ed integrati rispettivamente dagli artt. 67, 68 e 69 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. Trattasi delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori, nelle quali non esiste un locale di vendita al quale correlare il parametro della superficie richiesto dall’art. 1, comma 2, del Decreto n. 218.

Pertanto in tutti i casi espressamente elencati nella circolare ministeriale n.3528/C del 24 ottobre 2001 come esclusi dall’applicazione della disciplina del Decreto n. 218, tra i quali è compreso il commercio elettronico di cui all’articolo 68 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. la modalità di vendita sottocosto è sempre consentita. Di conseguenza, ove la vendita sottocosto venga effettuata on-line, i limiti e le modalità dettagliatamente indicate nel citato D.P.R. n. 218 non possono essere applicate e ciò non può significare il divieto di svolgimento di tali modalità di offerta vantaggiosa. Alle vendite sottocosto on-line, quindi, non si applicano le limitazioni elencate dalla S.V. nella richiesta di parere, ossia quelle dal n. 1 al n. 12, peraltro in gran parte riferibili alla circostanza che siano effettuate in un locale di vendita.

Infine, come chiarisce il punto 1.5 della circolare, la disciplina delle vendite sottocosto, per espressa previsione dell’art. 9, comma 1, del Decreto n. 218, non si applica agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e non possono essere effettuate nei periodi immediatamente precedenti i saldi (che nella quasi totalità dei casi sono stati individuati con norma regionale).

Il Commercialista Online
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