TASI: le regole e il calcolo della nuova imposta

TASI: le regole e il calcolo della nuova imposta

Tutti gli immobili, fatta eccezione per i terreni agricoli saranno gravati dal prelievo.

Dal 1° al 16 giugno 2014,  i contribuenti saranno costretti a consultare tutte le delibere comunali pubblicate sul sito del  Ministero delle  Finanze, sperando negli  aggiornamenti in tempi  rapidi  e calcolare il tributo. Qualora le  delibere non  risultassero pubblicate  sul  sito www.finanze.it  entro  il  31  maggio 2014,  il versamento del  16 giugno  2014  slitterà come segue:

- al 16 ottobre 2014 in acconto e saldo al 16 dicembre 2014 se il Comune delibera entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni (e le pubblica sul sito del MEF entro il 18 settembre 2014);

- al 16 dicembre 2014 in un unica soluzione applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille se per il 10 settembre 2014 il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

La componente TASI, imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta a partire dal 2014  dalla L. n.147/2013, c.d. Legge  di stabilità 2014, varierà dallo zero sino al 3,3 per mille per il 2014 (massimo 6 per mille dal 2015) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.

In caso  di pluralità di possessori o  di detentori, essi sono tenuti in solido  al versamento.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della  stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione  e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso  di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello  stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree  a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e  di centri  commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali  e le aree scoperte di uso comune e per i locali  e le aree scoperte in  uso esclusivo ai singoli  possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi  ultimi, gli altri obblighi  o diritti  derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo  di:

- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;

- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Sono  escluse   dalla  TASI  le  aree scoperte pertinenziali o  accessorie a  locali imponibili,  non operative, e le aree comuni  condominiali, di cui all’art. 1117 del codice  civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

L’aliquota di base della  TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:

- ridurre  l’aliquota fino all’azzeramento;

- aumentare l’aliquota rispettando, in ogni  caso,  il vincolo  in base  al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, non superi l’11,4 per mille (10,60+0,80);

- introdurre una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per  l’IMU;

- prevedere riduzioni e/o esenzioni sulla base del reddito familiare ISEE.

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