Ravvedimento operoso 2015 come rimediare ad errori o dimenticanze

Ravvedimento operoso 2015 come rimediare ad errori o dimenticanze

Con il “ravvedimento” è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'sitituto del ravvedimento operoso, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Fino a tutto il 2014 il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco.

Dal 2015 le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un PVC a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:

Entro:

14 giorni               dal termine per il versamento:                        sanzione dello 0,20% giornaliero;

30 giorni               dal termine per il versamento:                        sanzione ridotta del 3%;

90 giorni               dal termine per il versamento:                        sanzione ridotta del 3,3%;

1 anno                  dal termine per il versamento:                        sanzione del 3,75%;

2 anni                   dal termine per il versamento:                        sanzione del 4,2%;

Oltre

 2 anni                  dal termine per il versamento:                        sanzione del 5%;

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.

Abrogazione della possibilità di adesione al PVC

La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc,  ha portato il legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito). La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

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