Importazioni: quando si pagano gli oneri doganali sugli acquisti extra-ue?

Importazioni: quando si pagano gli oneri doganali sugli acquisti extra-ue?

Con la diffusione delle moderne tecnologie, capita sempre più spesso di effettuare acquisti da soggetti fuori dai confini comunitari. Il dubbio che principalmente assale l’acquirente è: “dovrò pagare oneri doganali?”

Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Regolamento CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Regolamento CEE n.918/83) consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi il valore intrinseco di 150 €.
Per valore intrinseco, s’intende il valore del bene escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione.
Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.

Sotto il profilo fiscale, invece, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 €), la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 € (art.5 del DM n.489/97); ad esempio, per l’acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 €, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.

Appare opportuno precisare che se il valore del bene supera i limiti di franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato.

Pertanto, nel caso in cui non si verificano le citate condizioni, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (applicata secondo le vigenti aliquote) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Alla franchigia generale di cui sopra, la normativa in vigore prevede la franchigia dai diritti all'importazione anche quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • la spedizione avviene da un privato ad un privato
  • sia priva di carattere commerciale
  • sia effettuata a titolo gratuito
  • non superi i 45 Euro per spedizione

(Regolamento CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Regolamento CEE n.918/83, Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 n. 489 articoli da 7 a 9).

Nel caso in cui la spedizione non rientri in tale ambito all'atto dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, si dovrà provvedere al pagamento dei dazi e dell’Iva come sopra indicato.

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Il Commercialista Online
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