Gestione Separata INPS, l’indennità di malattia

Gestione Separata INPS, l’indennità di malattia

Trattamento per malattia spettante agli iscritti presso la gestione Separata INPS: requisiti, durata, ammontare, richiesta

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (v. circolare INPS 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla gestione Separata INPS non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

Sono dunque esclusi dalla tutela per malattia e degenza ospedaliera i pensionati ed i lavoratori iscritti presso un’altra gestione di previdenza obbligatoria, in quanto non versano alla gestione Separata la corrispondente aliquota assicurativa, ossia il contributo aggiuntivo dello 0,72%.

La tutela per malattia si attiva qualora il medico curante (o un medico convenzionato SSN- struttura sanitaria) verifichi, a seguito di un accertamento sanitario, il temporaneo stato di inabilità a svolgere l’attività lavorativa, a seguito di una patologia o di un infortunio non lavorativo.

Requisiti

I parasubordinati ed i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva presso la gestione Separata hanno diritto al trattamento di malattia o di degenza ospedaliera se:

  • risulta accreditato almeno un mese di contributi presso la Gestione separata stessa, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia o della degenza (si tratta di un nuovo requisito, previsto dal cd. decreto Crisi – DL art.16 101/2019- per gli eventi di malattia e degenza ospedaliera iniziati dal 5 settembre 2019; in precedenza, nonché per gli eventi in corso al 5 settembre 2019, era necessario l’accredito di 3 mesi di contribuzione negli ultimi 12 mesi);
  • nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia, il reddito del lavoratore soggetto a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo annuo di cui all’art.2 co.18 L. 335/1995 (il massimale è pari a 102.543 euro per il 2019 ed a 103.055 euro per il 2020);
  • l’attività lavorativa risulta in corso al momento del verificarsi della malattia;
  • sussiste un’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

Poiché la base imponibile sulla quale calcolare il minimale contributivo presso la gestione Separata è pari a 15.953 euro per il 2020, il lavoratore vanta un mese di contributi se risultano versati:

almeno 455,06 euro -> se collaboratore coordinato e continuativo o lavoratore parasubordinato in generale, iscritto in via esclusiva presso la gestione, in quanto l’aliquota dovuta è pari al 34,23%;

almeno 341,93 euro -> se libero professionista iscritto in via esclusiva presso la gestione, in quanto l’aliquota è pari al 25,72%.

Il requisito contributivo deve essere ricercato nei 12 mesi che precedono la data di inizio dell’evento malattia o degenza. Bisogna verificare se il lavoratore possiede almeno un mese di contributi nei 12 mesi precedenti rispetto alla data inizio malattia indicata nella certificazione medica, o alla data di inizio del ricovero.

Durata

L'indennità di malattia spetta, nell'anno solare, per massimo 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende:

  • il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite;
  • nell'ambito del periodo di riferimento considerato ai fini del diritto all’indennità, ossia nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni, ossia 365/6 (Circolare INPS 76/2007).

 

Ammontare

La misura dell’indennità di malattia e di degenza deve essere determinata in questo modo:

  • si prende quale riferimento il massimale contributivo annuo, 103.055 euro per il 2020;
  • lo si divide per 365;
  • si moltiplica il massimale giornaliero così ottenuto (282,34 euro per il 2020) per diverse misure percentuali, a seconda del numero di mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data della malattia o del ricovero, nonché a seconda della tipologia di evento, malattia o ricovero.

 

Per gli eventi di malattia iniziati nel 2020, l’indennità viene calcolata su 282,34 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,59 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,88 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 

Documentazione

Il lavoratore, per ottenere l’indennità, deve richiedere il certificato di malattia al proprio medico curante (o struttura sanitaria- o altro medico convenzionato SSN), che lo deve trasmettere telematicamente all’Inps.

Domanda

Il lavoratore deve presentare domanda di indennità di malattia o degenza all’Inps entro un anno. La domanda può essere inoltrata tramite:

  • portale web dell’Inps, se si possiedono le credenziali d’accesso (Pin Inps dispositivo, Spid, carta nazionale dei servizi Cns, carta d’identità elettronica Cie);
  • contact center Inps Inail, al numero 803 164 (è necessario il Pin Inps dispositivo), oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronato.

 

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