La deducibilità dei costi relativi all’acquisto e utilizzo di veicoli a motore

La deducibilità dei costi relativi all’acquisto e utilizzo di veicoli a motore

Con la Legge di Stabilità 2013 è stato modificato l’art. 164, comma 1, del TUIR prevedendo che dal 2013 i costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 20% (anziché 40% fino al 2012) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi.
La deducibilità per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti è pari al 70% (anziché 90% fino al 2012) come previsto dalla Riforma del Lavoro (Legge 92/2012).

Secondo l’ultima disposizione approvata, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 entra in vigore la riduzione al 20% (in luogo del 40%) della deducibilità dei costi delle auto non utilizzate esclusivamente nell'esercizio di imprese.
Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20%, limitatamente a un solo veicolo;
Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, fissata nella misura dell'80%.
Per i contribuenti minimi invece la percentuale di deducibilità, in deroga a quanto sancito dal TUIR, resta invariata al 50%. Detti beni sono sempre considerati ad uso promiscuo e quindi nell'ambito di tale regime, anche se utilizzeremo l'auto esclusivamente per l'attività non si potrà dedurre in ogni caso più del 50%.

Nessun cambiamento per le auto a deducibilità integrale. Al riguardo si ricorda che l’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. individua i mezzi di trasporto che danno luogo all’integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L'Amministrazione Finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa” quelli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio.
Altra ipotesi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi.

Tra le spese sostenute ai fini dell'utilizzo dei veicoli rientrano quelle relative a:
» carburanti e lubrificanti;
» tassa di proprietà;
» assicurazione RC auto;
» pedaggi autostradali;
» custodia;
» manutenzioni e riparazioni non incrementative;
» Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.

A tal riguardo va evidenziato che il citato art. 164, al co. 1, disciplina in modo unitario le spese e gli altri componenti negativi sostenuti ai fini dell'utilizzo dei veicoli, indipendentemente dalla loro specifica natura.

I LIMITI

I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte dell’impresa, sono i seguenti:
A. percentuale di deducibilità pari al 20%,
con
B. un tetto massimo di spesa pari a:
- in caso di acquisto:
1) € 18.075,99 (aumentato a € 25.822,84, per gli agenti ed i rappresentanti) per autovetture e autocaravan;
2) € 4.131,66 per motocicli;
3) € 2.065,83 per ciclomotori;
- in caso di leasing, canone proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli;
- in caso di noleggio:
1) € 3.615,20 per autovetture e autocaravan;
2) € 774,69 per motocicli;
3) € 413,17 per ciclomotori.

CATEGORIA
LIMITE ART.164
IMPORTO DEDUCIBILE
Autovetture, autoscuole,
autonoleggi, uso pubblico,
taxi, concessionarie
100% senza limite100%
Professionisti e artisti20% con limite
€ 18.075,99
€ 3.615,20
Agenti e rappresentanti80% con limite
€ 25.822,84
€ 20.658,27
Altre imprese (salvo uso
promiscuo a dipendenti)
20% con limite
€ 18.075,99
€ 3.615,20
Auto in uso promiscuo a
dipendenti
70% senza limite70%
Contribuenti Minimi50%
del totale iva inclusa
50%

Il Commercialista Online
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