Commercio elettronico diretto nel mercato UE

Commercio elettronico diretto nel mercato UE

Un soggetto italiano cede software nel mercato UE a soggetti privati. In corrispondenza di tale attività dovrà adempiere ali obblighi Iva in ciascun paese?

In via preliminare, va segnalato che l’operazione in questione rientra nel commercio elettronico diretto. In sostanza, tutta la transazione commerciale, acquisto, cessione e consegna, avviene per via telematica, cioè attraverso la fornitura in rete di prodotti virtuali.

Tale settore si caratterizza in ragione del fatto che i servizi (es. software) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).

L’art. 7, comma 1, Reg. UE 282/2011 sancisce che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”.

Rientrano all’interno del commercio elettronico diretto, secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 2, Reg. UE 282/2011, tra l’altro, la cessione di software.

Ciò detto, per definire gli obblighi Iva in capo al soggetto prestatore, si rende necessario individuare la territorialità dell’operazione.

Le operazioni rientranti nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi viene definita con le seguenti modalità:

- per le prestazioni BtoB, rileva la sede del committente (art. 7 -ter, comma 1, lett.a), D.P.R. 633/1972);

- per le prestazioni BtoC, rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, comma 1, lett.b), D.P.R. 633/1972).

Tuttavia, sono contemplate delle eccezioni per le prestazioni BtoC, ed in particolare, tali eccezioni sono rinvenibili nell’art. 7 -sexies, comma 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7- septies, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.

Tali eccezioni non trovano applicazione nel caso di specie.

Nel caso di specie, si configura l’ipotesi del prestatore soggetto passivo italiano e, presumibilmente, un committente privato UE.

Nel caso di prestatore soggetto passivo italiano e committente privato UE, residente in paese extra – UE, rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972).

Il prestatore italiano emetterà fattura indicante l’aliquota Iva italiana.

Il Commercialista Online
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