770 Ordinario e 770 Semplificato da presentare entro il 31 Luglio

770 Ordinario e 770 Semplificato da presentare entro il 31 Luglio

I sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.
La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. Detti modelli si differenziano in base ai dati da comunicare e ai quadri da compilare, per cui può accadere che un sostituto d’imposta debba compilare e trasmettere uno solo o entrambi questi modelli.
Nel modello 770 Semplificato vanno indicati:
- dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
redditi di lavoro dipendente o equiparati
indennità di fine rapporto
prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
redditi di lavoro autonomo
provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario)
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta
Il modello 770 Ordinario, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:
- ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio
- versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio, l’art. 42, comma 7-ter, D.L. n. 207/2008, modificando l’art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/98, ha previsto un unico termine di presentazione sia per il Mod. 770 Semplificato sia per il Mod. 770 Ordinario.

Il termine di presentazione delle certificazioni che devono essere rilasciate dai sostituti d’imposta (modello CUD e altre certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e utili e proventi equiparati), resta fissato al 28 febbraio.

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.
Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ORDINARIO.
Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770 SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
€- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

STRUTTURA DEL MODELLO
Il modello è strutturato nel seguente modo:
- frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati relativi al sostituto d’imposta e ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, alla firma della stessa, all'impegno alla presentazione telematica e al visto di conformità;
- sezione relativa ai dati delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’assistenza fiscale. Tale sezione è suddivisa in 4 parti contenenti:
1) i dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme (parte A);
2) i dati fiscali, con specifica evidenza dei dati utili per l’eventuale compilazione della
dichiarazione dei redditi (parte B);
3) i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi (parte C);
4) i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel periodo d'imposta (parte D);
- prospetto SS, contenente i dati riassuntivi riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione. In esso vanno “riassunte” le ritenute (IRPEF e addizionali all'IRPEF) operate nell'anno distinte tra comunicazione di lavoro dipendente e assimilato e comunicazione di lavoro autonomo e provvigioni e classificate in base alla loro tipologia;
- prospetto ST, contenente i dati relativi alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale ed alle imposte sostitutive;
- prospetto SV, relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale;
- prospetto SX, nel quale viene operato il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;
- prospetto SY, redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché quelli relativi alle ritenute di cui all'art. 25 D.L. 78/2010 operate dalle banche/Poste sui bonifici bancari effettuati dai contribuenti che intendono fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico e per bonus arredo.

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Il Commercialista Online
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