730/2014: c’è tempo fino al 3 giugno

730/2014: c’è tempo fino al 3 giugno

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 4866/2014 del 15 gennaio 2014, ha approvato il modello 730/2014 definitivo relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2014, per i redditi prodotti nell’anno 2013.

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Principali novità

Vengono nella versione definitiva del modello 730/2014, confermate le novità che erano state previste nella bozza, in particolare:

- da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;

- è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;

- per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E); ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E);

- è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);

- è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);

- è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35);

- le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42);

- la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31);

- è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;

- con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);

- nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido pre-adottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella “Numero figli in affido pre-adottivo a carico del contribuente”;

- il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;

- per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

Cedolare secca

Nel caso di opzione per la cedolare secca, viene ridotta dal 19 al 15 per centola misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B). Fabbricati in locazione Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.

Termini di presentazione

Lavoratori e pensionati hanno tempo fino al 3 giugno (il termine ordinario del 31 maggio, quest’anno, cade di sabato) nel caso in cui si rivolgano a noi per la presentazione del proprio modello 730.

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Il Commercialista Online
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