La DIS-COLL l’indennità una tantum per i co.co.co. e co.co.pro.

La DIS-COLL l’indennità una tantum per i co.co.co. e co.co.pro.

La DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), è rivolta ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Restano esclusi, invece, gli amministratori e i sindaci.

La nuova prestazione, che sostituisce l’indennità una tantum, è operativa in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel periodo “ 1° gennaio – 31 dicembre 2015”.

Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
  • maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Quanto alla misura dell’assegno, l’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.

Inoltre, bisogna tenere conto che la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Mentre per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.

Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Il Commercialista Online
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